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Sez. L, Sentenza n. 12584 del 27/08/2002 (Rv. 557144 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Criteri - Determinazione - Disciplina successiva al referendum abrogativo sull'art. 19 legge n. 300 del 1970 - Requisito della rappresentatività negoziale - Determinabilità - Criteri - Applicabilità - Portata - Conseguenze - Violazione degli artt. 3 e 39 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557144-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

In materia di attività sindacale aziendale, l'art. 19 legge n. 300 del 1970, nella vigente formulazione, assicura la genuinità dell'azione sindacale, garantendo una razionale coincidenza tra rappresentanza legale e rappresentanza effettiva, sicché non risulta violato né l'art. 39 Cost., in quanto l'azione di sostegno dell'attività sindacale nell'unità produttiva risponde ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, né l'art. 3 Cost., giacché, una volta riconosciuta la detta potestà discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali vengono legittimamente differenziate, per quanto attiene alla loro capacità rappresentativa, alla stregua di uno specifico e logico criterio prestabilito per legge, divenendo conseguentemente irrilevante la possibilità per la medesime di dimostrare altrimenti la propria rappresentatività.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)