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Sez. L, Sentenza n. 5765 del 20/04/2002 (Rv. 553897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI | Criteri - Determinazione - Disciplina successiva al referendum abrogativo sull'art. 19 della legge n. 300 del 1970 - Criterio della rappresentatività negoziale - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva soltanto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro - di qualsiasi tipo (nazionali, provinciali o aziendali)- applicati nell'unità produttiva di appartenenza. Ne consegue che, per effetto della suddetta innovazione, l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene oggi ad essere condizionato unicamente dal dato empirico di effettività dell'azione sindacale costituito dalla suddetta rappresentatività negoziale (criterio che ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 1996).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)