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Sez. 1, Sentenza n. 1134 del 24/05/1967 (Rv. 327550 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DAL DLCPS N 1598 DEL 1947 PER GLI STABILIMENTI TECNICAMENTE ORGANIZZATI - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327550-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DAL DLCPS N 1598 DEL 1947 PER GLI STABILIMENTI TECNICAMENTE ORGANIZZATI - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI - LIMITI.*

Le agevolazioni concesse con il d. l. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell' Italia meridionale e insulare sono applicabili sia agli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di servizi, purche siano tecnicamente organizzati, abbiano, cioe, quella organizzazione tecnica corrispondente al progresso raggiunto dalla scienza in relazione all'attivita con essi esercitata. Anche gli alberghi vanno compresi tra gli stabilimenti industriali, in quanto l'attivita alberghiera, diretta a fornire al cliente, verso un corrispettivo, l'uso di locali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni varie come il riscaldamento, il refrigeramento degli ambienti, l'acqua, la luce, il telefono, il vitto ed eventualmente l'uso di impianti sportivi, costituisce una vera e propria attivita industriale. Non tutti gli alberghi, peraltro, possono usufruire delle agevolazioni tributarie previste dal citato decreto, perche il legislatore le ha riservate soltanto agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, intesa l'espressione nel senso precisato, e con esclusione di quelle aziende di tipo artigianale, che non sono in grado di dare alcun apporto allo sviluppo delle zone depresse. (contra 2288-61 Cfr. 2645-66).*

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)