Sez. 1, Sentenza n. 1570 del 24/05/1968 (Rv. 333300 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONE (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N.635 DEL 1957 - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONE (BENEFICI) IN GENERE - ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA LEGGE N.635 DEL 1957 - ESTENSIONE AGLI ALBERGHI.*
L'esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi, prevista dall'art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635, per le nuove piccole industrie che vengano a sorgere nelle localita economicamente depresse, di cui alla predetta legge, comprende le industrie alberghiere percio ha carattere interpretativo la norma successivamente emanata in materia con l'art. 1 della legge 13 giugno 1961, n. 526. (V. N. 1134-67, massima n. 327550 n. 2288-61).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)