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Sez. U, Sentenza n. 9540 del 30/06/1984 Ud. (dep. 31/10/1984) Rv. 166468 - 01

SENTENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO - LOCUZIONE USATA NELLA NORMA TRANSITORIA CONTENUTA NELL'ART. 41 LEGGE 689 DEL 1981 - SIGNIFICATO.*
Stato
decisa il 1984-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166468-01

SENTENZA PENALE - IN GENERE - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO - LOCUZIONE USATA NELLA NORMA TRANSITORIA CONTENUTA NELL'ART. 41 LEGGE 689 DEL 1981 - SIGNIFICATO.*

La locuzione "sentenze di proscioglimento" contenuta nella norma processuale transitoria dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve ritenersi adoperata dal legislatore nello stesso significato tecnico - giuridico con il quale le norme del codice di rito regolano le varie formule di proscioglimento; pertanto, nell'ampia accezione di tale termine sono da comprendersi, oltre alle diverse forme di assoluzione nel merito, anche le pronunce dichiarative delle sopravvenute cause estintive del reato. Ne discende che, alla stregua della citata disposizione transitoria, il giudice investito della cognizione di un reato depenalizzato, se si sia maturata la prescrizione, in luogo di trasmettere gli Atti del processo all'autorità amministrativa deve pronunciare sentenza di proscioglimento per Estinzione del reato.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)