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Sez. L, Sentenza n. 5436 del 17/06/1997 (Rv. 505266 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contribuzione delle imprese artigiane - Limite occupazionale - Computabilità dei dipendenti - Criteri.
Stato
decisa il 1997-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505266-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Nel vigore della disciplina di cui alla legge 22 luglio 1956 n. 860 (prima delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1985 n. 443), non possono ritenersi dipendenti dell'impresa artigiana, ai fini del requisito relativo al limite occupazionale di cui all'art. 2 della stessa legge, i lavoratori che non partecipino direttamente all'attività di produzione di beni o prestazione di servizi (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto compresi nel computo suddetto anche un impiegato amministrativo e l'addetto alle pulizie).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)