Sez. L, Sentenza n. 11863 del 02/11/1992 (Rv. 479270 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere | Disciplina ex legge n. 860 del 1956 - Requisito relativo al limite occupazionale ex art. 2 stessa legge - Dipendenti dell'impresa artigiana - Individuazione - Impiegati amministrativi - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere
Nel vigore della disciplina di cui alla legge n. 860 del 1956, devono ritenersi dipendenti dell'impresa artigiana, ai fini del requisito relativo al limite occupazionale di cui all'art. 2 della stessa legge, tutti i lavoratori subordinati che comunque operino entro l'azienda, compresi gli impiegati amministrativi, i quali, anche se non partecipano direttamente all'attività produttiva, sono addetti ad operazioni ausiliarie ed indispensabili alla lavorazione e alla produzione del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)