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Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 14/06/1967 (Rv. 327958 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA MOTIVAZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327958-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA MOTIVAZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*

Il giudicato sostanziale si Forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza, ma anche sulle affermazioni aventi carattere decisorio contenute nella motivazione. Pertanto, l'enunciazione, nel dispositivo, di una pronunzia che accolga solo alcune domande, preceduta dall'esposizione, nella parte motiva, delle ragioni per cui un'altra domanda deve essere respinta, implica reiezione di quest'ultima, suscettibile di passare in giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)