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Sez. 1, Sentenza n. 2531 del 19/10/1967 (Rv. 329865 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA MOTIVAZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329865-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DELLA COSA GIUDICATA - OGGETTIVI - IN GENERE - STATUIZIONE CONTENUTA NELLA MOTIVAZIONE - MANCATA RIPRODUZIONE NEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Determinazione dell'estensione del giudicato sostanziale bisogna aver riguardo non al solo dispositivo, ma al contenuto della pronuncia considerato nel suo complesso, ponendo, cioe, il dispositivo in correlazione teleologica, con la motivazione e con il contesto delle relative argomentazioni, le quali, costituendo il fondamento logico ed il presupposto necessario della statuizione, sono da considerarsi integrative del contenuto formale del dispositivo, ove questo non faccia menzione della situazione giuridica, che ha formato oggetto della decisione. (Cfr. Sentenza n. 1357-67, massima n. 327958.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)