Sez. 1, Sentenza n. 650 del 07/03/1966 (Rv. 321284 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI.*
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI.*
In tema di opponibilita, da parte del debitore cambiario, delle eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti possessori del titolo, di cui all'art. 1993 cod. civ. - che ha sostituito all'avverbio scientemente contenuto nell'art.21 della legge cambiaria, l'avverbio intenzionalmente- l'incertezza circa la legittimita del possesso della cambiale da parte del girante, se anche idonea a profilare un, ipotesi di colpa a carico del giratario del titolo, non vale, tuttavia, a fare ritenere che il predetto giratario abbia agito con dolo e cioe con la intenzione di danneggiare l'obbligato privandolo di quelle eccezioni che costui avrebbe potuto opporre al portatore precedente e conoscendo il conseguente danno che l'obbligato stesso avrebbe subito. Agli effetti previsti dall'art. 1993 cod. civ. e dell'art. 21 della legge cambiaria, la malafede del giratario deve sussistere al momento dell'accettazione del titolo. *
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Cod. Civ. art. 1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)