Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 22/10/1969 (Rv. 343565 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - INERENTI AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - OPPONIBILITA AL PORTATORE - COLLUSIONE TRA POSSESSORE ATTUALE E POSSESSORE PRECEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ECCEZIONI OPPONIBILI - INERENTI AL RAPPORTO SOTTOSTANTE - OPPONIBILITA AL PORTATORE - COLLUSIONE TRA POSSESSORE ATTUALE E POSSESSORE PRECEDENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Perche il debitore possa proporre anche contro il portatore le eccezioni derivanti dal rapporto extracartolare opponibili al girante, non e necessaria la collusione tra l'attuale ed il precedente possessore, ma occorre per lo meno che l'acquisto del titolo sia stato fatto con il fraudolento programma di danneggiare il debitore, e, cioe, con l'intenzione di impedire le difese del debitore cambiario e conoscendo il danno che il debitore avrebbe subito. (V 650-66, massima n 321284).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)