Sez. 1 - , Sentenza n. 25458 del 10/10/2019 (Rv. 655347 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Revoca dell’ammissione - Atti di frode - Requisiti - Fatti taciuti o non adeguatamente e compiutamente esposti - Valenza anche solo potenzialmente decettiva - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)