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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Ammissione - Revoca successiva ex art. 173 l.fall. - Fatti idonei - Capacità di pregiudicare il consenso informato dei creditori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664678-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo

quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di "leveraged buy out" o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della "società-target", tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).

Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Cod. Civ. art. 2501 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)