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Sez. T, Ordinanza n. 14071 del 27/05/2025 (Rv. 675395-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti - Dichiarazione di estinzione ex art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - Effetti - Successivo diniego dell'Amministrazione finanziaria - Rimozione degli effetti della dichiarazione - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675395-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Per rimovere gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo fondata sulla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 - che, a differenza dei casi di cui agli artt. 310 e 338 c.p.c., fa cessare la materia del contendere e determina l'estinzione dell'obbligazione tributaria, travolgendo le precedenti decisioni - è necessario l'accoglimento del ricorso per revocazione proposto ai sensi del comma 201 della medesima disposizione e, dunque, per poter procedere all'esame dell'impugnazione del

sopravvenuto diniego dell'Amministrazione avanzata dal contribuente, occorre la domanda dell'Amministrazione di revocazione del provvedimento estintivo in ragione del sopravvenuto diniego.

Legge 29/12/2022 num. 197 art. 198, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)