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Sez. L, Sentenza n. 16877 del 20/06/2008 (Rv. 603883 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Perdita di "chance" - Nozione - Valutazione - Prova - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603883-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto, in quanto priva di adeguato sostegno probatorio, la domanda risarcitoria proposta da un disoccupato nei confronti dell'INPS per illegittima reiezione della istanza di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale, il cui dovuto accoglimento gli avrebbe consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, con tutti i benefici connessi e, segnatamente, quelli conseguenti al diritto di precedenza nelle assunzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)