Sez. L, Sentenza n. 18207 del 25/08/2014 (Rv. 632367 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Perdita di "chance" - Nozione - Liquidazione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che nel liquidare il danno conseguente ad un illegittimo atto di avviamento al lavoro, aveva esplicitamente escluso di prendere in considerazione le retribuzioni che il riservatario avrebbe percepito ove avesse potuto beneficiare effettivamente dell'atto illegittimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)