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Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 24/10/1975 (Rv. 377694 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO - PRESUPPOSTO - CONDOTTA COLPEVOLE DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - INIMPUTABILITA DELLE INESATTEZZE ED INSUFFICIENZE - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377694-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - OBBLIGO - PRESUPPOSTO - CONDOTTA COLPEVOLE DEL CONTRIBUENTE - LIMITI - INIMPUTABILITA DELLE INESATTEZZE ED INSUFFICIENZE - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*

L'Obbligo al pagamento degli interessi di mora sull'imposta complementare di successione, previsti dalle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 2, marzo 1962 n 147, trova presupposto nel ritardo nello adempimento del debito di imposta, presuntivamente collegato con una condotta colpevole del contribuente; per la sussistenza di tale Obbligo, pertanto, non e necessario che l'amministrazione provi la colpa del contribuente, incombendo a quest'ultimo di dimostrare, quale fatto impeditivo al decorso degli interessi, l'eventuale non imputabilita dell'inesattezza od insufficienza dei dati sottoposti, con la denuncia di successione, alla valutazione dell'ufficio impositore e, quindi, la non colpevolezza del ritardo. (V 2695/72, mass n 360333).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)