Sez. 2, Sentenza n. 7767 del 06/04/1981 Ud. (dep. 31/07/1981) Rv. 150056 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - RILEVANZA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - RILEVANZA.*
La chiamata di correo può essere assunta a fondamento del convincimento di colpevolezza degli accusati, anche se successivamente ritrattata, se il giudice ne ha controllato l'attendibilità sul piano logico e psicologico.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)