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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 30/09/1982 Ud. (dep. 23/04/1983) Rv. 158591 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1982-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158591-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - SUCCESSIVA RITRATTAZIONE - VALORE PROBATORIO.*

La chiamata in correità, anche se non costante e ritrattata, può essere considerata attendibile e utilizzata come unico mezzo di prova allorché il giudice di merito, attraverso un rigoroso e prudente vaglio critico della stessa, nel suo libero convincimento, ritenga che la chiamata in correità per la sua consistenza ed efficacia dia la certezza del fondamento dell'accusa. (Conf mass n 150056; (Conf mass n 148868; (Conf mass n 147346, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)