Sez. 3, Ordinanza n. 32374 del 11/12/2025 (Rv. 677118-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE | Diritto alla riscossione di sanzioni e interessi tributari - Termine di prescrizione - Omogeneità rispetto a quello del credito principale - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE
In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 24 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)