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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022 (Rv. 664137 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Notifica della cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato - Sanzioni e interessi - Prescrizione quinquennale - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664137-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3, Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)