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Sez. 2, Sentenza n. 1750 del 27/06/1963 (Rv. 262687 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIVIETO - LIMITI - CUMULO DI ASSICURAZIONI VOLONTARIE E OBBLIGATORIE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1963-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262687-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIVIETO - LIMITI - CUMULO DI ASSICURAZIONI VOLONTARIE E OBBLIGATORIE - AMMISSIBILITA.*

E vietato il cumulo di assicurazioni obbligatorie per il medesimo rapporto di lavoro. Il cumulo di pensioni e possibile solo nell'ipotesi di prosecuzione volontaria dell'Assicurazione generale contemporaneamente ad altra obbligatoria. (V 1544/62, 350/62).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)