Sez. L, Sentenza n. 3793 del 22/10/1976 (Rv. 382492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - CONVERTIBILITA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA IN QUELLA DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - ESCLUSIONE - CONVERTIBILITA DELLA PENSIONE DI INVALIDITA IN QUELLA DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE.*
Le prestazioni previdenziali per invalidita, vecchiaia e superstiti a carico del medesimo ente previdenziale sono erogate a copertura di rischi autonomi ed alternativi, con la duplice conseguenza della autonomia fisionomica della posizione soggettiva consolidatasi al verificarsi di uno degli eventi alternativamente assicurati e della non convertibilita in una posizione diversa per successiva maturazione degli elementi costitutivi di altra fattispecie pensionistica. Pertanto, non solo e da escludersi qualsiasi convertibilita della pensione di invalidita in quella di vecchiaia e viceversa, ma ancor meno e ammissibile la possibilita di cumulo tra le diverse prestazioni. (nella specie l'attore, il quale godeva della pensione di invalidita in base ai contributi versati dal suo ultimo datore di lavoro, aveva convenuto in giudizio un suo precedente datore di lavoro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per l'omessa contribuzione previdenziale nel periodo in cui aveva lavorato alle sue dipendenze, essendogli stata negata la pensione di vecchiaia al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta. I giudici del merito avevano escluso la cumulabilita dei due trattamenti pensionistici e avevano condannato il convenuto a risarcire unicamente il danno consistente nella differenza tra l'importo della pensione che sarebbe spettata all'attore, qualora non si fossero verificate le lamentate omissioni contributive, e quella minore di fatto percepita. La suprema Corte, nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha formulato il principio contenuto nella massima che precede). (V 2236/70, mass n 348384; (V 1750/63, mass n 262687; (Conf 3337/71, mass n 354836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)