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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 15/07/1976 (Rv. 381533 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE - LIMITI DI RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381533-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MISURA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE - LIMITI DI RILEVANZA.*

La misura dell'assegno di divorzio non e strettamente collegata a quella prevista in Sede di separazione legale, poiche, non solo manca qualsiasi collegamento testuale fra le norme che rispettivamente prevedono i due assegni, ma quello previsto a seguito di divorzio trova una diversa ragion d'essere ed un diverso titolo, onde esso va determinato - sia pure tenendo conto anche del regolamento economico dello stato di separazione - in base a criteri che non sono quelli cui si fa riferimento per l'assegno in Sede di separazione personale. Con la pronuncia di divorzio, infatti, si opera il definitivo scioglimento del vincolo, con la conseguenza che nella liquidazione dell'assegno va considerato ogni pregiudizio, anche potenziale, che quella pronuncia determina sulla posizione economica dell'uno o dell'altro coniuge. (V 1630/75, mass n 375231; (V 974/74, mass n 368910).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)