Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 28/04/1975 (Rv. 375231 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA - ESCLUSIONE.*
La misura dell'assegno di divorzio non puo essere ragguagliata a quella che sarebbe stata la misura dell'assegno di mantenimento determinata ad esito di un giudizio di separazione per colpa. Infatti la considerazione della colpa del coniuge e solo una delle componenti, insieme alla comparazione delle situazioni economiche di ciascun coniuge ed agli apporti rispettivi, materiali e morali, dati alla vita comune in costanza di matrimonio, che servono alla Determinazione dell'assegno di divorzio. (V 2008/74, mass n 370271).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)