Sez. 3, Sentenza n. 2478 del 27/03/1990 (Rv. 466183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA - GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - PRECLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA - GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - PRECLUSIONE.*
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell'interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa o esplicitamente ovvero anche tacitamente, mediante un comportamento processuale incompatibile con la volontà di opporsi all'ingresso della domanda riconvenzionale. (nell'affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva dato ingresso ad una riconvenzionale tardivamente proposta avendo rilevato che l'attore si era limitato ad una generica contestazione della stessa ed aveva consentito, senza una formale opposizione, l'espletamento di una consulenza tecnica avente, tra l'altro, ad oggetto quanto richiesto con la spiegata domanda riconvenzionale). (Conf 3191/83, mass n 428097).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)