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Sez. 2, Sentenza n. 3191 del 09/05/1983 (Rv. 428097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - DI RISPOSTA - DOMANDE RICONVENZIONALI - PROPONIBILITÀ - LIMITI TEMPORALI EX ART. 167 COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE - OPPONIBILITÀ O RILEVABILITÀ EX OFFICIO DELLA PRECLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428097-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - DI RISPOSTA - DOMANDE RICONVENZIONALI - PROPONIBILITÀ - LIMITI TEMPORALI EX ART. 167 COD. PROC. CIV. - PRECLUSIONE - OPPONIBILITÀ O RILEVABILITÀ EX OFFICIO DELLA PRECLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

La preclusione alla possibilità di proporre la domanda riconvenzionale dopo l'udienza di prima trattazione non è più opponibile o rilevabile ex officio se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, abbia invece accettato il contraddittorio su di essa: ipotesi, questa, che ricorre non solo in ipotesi di esplicita adesione alla (intempestiva) proposizione della domanda riconvenzionale, ma anche nel caso in cui la parte interessata si difenda mediante deduzioni attinenti al merito di essa, o anche si limiti a formulare una generica richiesta di rigetto della domanda medesima, non accompagnata dall'eccezione di inammissibilità. (V 3221/82, mass n 421170; (V 3139/81, mass n 413704; (Conf 6514/80, mass n 410293).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)