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Sez. 2 - , Sentenza n. 16853 del 24/06/2019 (Rv. 654553 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI | Servitù - Costituzione contestuale ad un contratto di compravendita - Nota distinta - Necessità - Esclusione - Nota unica - Sufficienza.
Stato
decisa il 2019-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654553-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI

Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)