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Sez. 2, Sentenza n. 848 del 03/05/1967 (Rv. 326983 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE RELATIVI AD IMMOBILI - SERVITU - COSTITUZIONE CONTESTUALE AD UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - NOTA DISTINTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NOTA UNICA - SUFFICIENZA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326983-01

TRASCRIZIONE - ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE RELATIVI AD IMMOBILI - SERVITU - COSTITUZIONE CONTESTUALE AD UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - NOTA DISTINTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - NOTA UNICA - SUFFICIENZA - REQUISITI.*

Affinche il negozio costitutivo di servitu, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della Costituzione della servitu e che le indicazioni riportate nella nota stessa consentano di individuare, senza possibilita di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitu si riferisce, a nulla rilevando la mera omissione dell'indicazione dei soggetti a favore e a carico dei quali la trascrizione sia stata chiesta ed eseguita. (Cfr.157-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)