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Sez. 2, Sentenza n. 12488 del 11/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 266473 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CORRISPONDENZA | Controllo della corrispondenza del detenuto - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266473-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - CORRISPONDENZA

La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen. (Fattispecie relativa all'acquisizione della corrispondenza di un detenuto, da parte del P.M., attraverso un ordine di esibizione rivolto al direttore della Casa circondariale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la corrispondenza acquisita, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ritenendo il predetto ordine una non consentita forma atipica di intercettazione della corrispondenza epistolare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)