Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 20/09/2011 (Rv. 619525 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Per i danni arrecati a terzi - Concorrente o esclusiva - Condizioni - Ingerenza effettiva - Prova - Necessità - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
L'appaltatore, poichè nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è, di regola, esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva (a parte l'ipotesi di una "culpa in eligendo") l'esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore. Ne consegue che non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. (Principio applicato a fattispecie di appalto di opere pubbliche, sul presupposto che anche in tale ipotesi l'appaltatore, sebbene in limiti più ristretti rispetto all'appalto di opera privata - in ragione dell'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e della continua ingerenza dell'amministrazione appaltante - conservi margini di autonomia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)