diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4140 del 01/02/1979 Ud. (dep. 28/04/1979) Rv. 141898 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - TEMPERAMENTO - ESTRADIZIONE SUPPLETIVA.*
Stato
decisa il 1979-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141898-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - TEMPERAMENTO - ESTRADIZIONE SUPPLETIVA.*

Il principio di specialita dell'estradizione trova un temperamento nell'istituto della cosiddetta estradizione suppletiva, in virtu della quale lo stato che ha ottenuto l'estradizione di una persona per il giudizio in ordine ad un determinato reato o per l'espiazione di una determinata pena puo chiedere, allo stato che ha chiesto l'estradizione stessa, l'estensione della sfera di applicazione del provvedimento ad altro fatto anteriormente commesso o ad una pena diversa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)