Sez. 2, Sentenza n. 1781 del 01/06/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162871 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - ESTREMI - CAUSALITÀ MATERIALE E PSICOLOGICA CON L'EVENTO DEL REATO - NECESSITÀ - CONDOTTA DELLA PARTE OFFESA DIRETTA AD ALTRA FINALITÀ ANTIGIURIDICA - ATTENUANTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRUFFA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - CONCORSO DOLOSO DELL'OFFESO - ESTREMI - CAUSALITÀ MATERIALE E PSICOLOGICA CON L'EVENTO DEL REATO - NECESSITÀ - CONDOTTA DELLA PARTE OFFESA DIRETTA AD ALTRA FINALITÀ ANTIGIURIDICA - ATTENUANTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRUFFA.*
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. richiede che il fatto doloso dell'offeso sia in rapporto di causalità non soltanto materiale ma anche psicologico con l'evento del reato. Non è sufficiente, quindi, per l'applicazione dell'attenuante, che il predetto fatto sia stato occasione o pretesto della condotta dell'agente, ovvero che sia stato diretto non alla produzione dello evento del reato, ma ad altra finalità antigiuridica. (nella specie è stato ritenuto non applicabile l'attenuante in questione in una ipotesi di truffa sul rilievo che il fatto doloso della parte offesa, consapevole di acquistare lingotti d'oro di delittuosa provenienza e non vile metallo effettivamente vendutole, non era certamente diretto al conseguimento dell'evento del reato di cui all'art. 640 cod. pen. in suo danno, ma di quello di ricettazione). (V mass n 154200, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)