Sez. 2, Sentenza n. 15171 del 09/06/2008 (Rv. 603580 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche - Caratteristiche dell'apparecchiatura - Possibilità solo della rilevazione successiva dell'illecito - Indicazione di tale caratteristica nel verbale - Sufficienza - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Potere della parte interessata.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute, ai sensi del combinato disposto dell'art. 142 del codice della strada e degli artt. 345 e 385 del relativo regolamento esecutivo, a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico, qualora queste ultime consentano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi con tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, rendendo ammissibile "ipso facto" la contestazione differita, senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell'amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un'indebita ingerenza nel "modus operandi" della pubblica amministrazione. Resta, ovviamente, salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova del cattivo funzionamento, nello specifico caso concreto, dell'apparecchiatura elettronica.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)