Sez. 2, Sentenza n. 19032 del 10/07/2008 (Rv. 604733 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata - Indicazione delle ragioni giustificative della contestazione differita - Sufficienza - Sindacabilità delle scelte organizzative dell'Amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall'Autorità Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell'esigenza di non interrompere la continuità del servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 9, Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 383), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)