Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996 (Rv. 499549 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI) | Registrazione di conversazione telefonica - Produzione in giudizio - Valore probatorio - Limiti.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - MAGNETOFONO (REGISTRAZIONI)
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite. All'ammissibilità di una prova siffatta non osta la previsione di cui all'art. 615 bis cod. pen., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario del messaggio telefonico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)