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Sez. 2, Sentenza n. 12206 del 11/12/1993 (Rv. 484684 - 01)

Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Magnetofono (registrazioni) | Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484684-01

Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Magnetofono (registrazioni)

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica costituisce fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta con il tenore risultante dal nastro. All'ammissibilità della prova non osta la disposizione dell'art. 615 bis cod. pen., che incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 615 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)