diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3898 del 17/03/2003 (Rv. 561172 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Caratteri - Strumentalità e difetto di decisorietà - Produzione di effetti sulla valutazione del giudice di merito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561172-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Anche nel quadro del processo civile riformato dalla novella 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, il provvedimento d'urgenza, adottato secondo il rito cautelare uniforme previsto dagli artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ. continua ad essere caratterizzato, oltre che dalla sua strumentalità, dalla provvisorietà e dal difetto di decisorietà, essendo destinato, data la sua natura interinale, ad essere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possano essere adottati nel corso del giudizio, essendo inidoneo a produrre effetti sostanziali o processuali sulla vicenda sottoposta all'esame del giudice (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva tratto, dal rigetto di un ricorso ex art. 700 non reclamato, chiesto dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro che aveva unilateralmente modificato l'orario di lavoro concordato, la conseguenza dell'implicita valutazione di legittimità dell'operato dell'azienda e della mala fede del comportamento della lavoratrice, che aveva rifiutato di adeguarsi al nuovo orario lavorativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)