Sez. L, Sentenza n. 3053 del 01/03/2003 (Rv. 560764 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo a carico della società - Sussistenza - Art. 2, terzo comma, R.D. n. 1422 del 1924 - Natura - Norma di rango regolamentare - Conseguenze - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
È manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, in virtù del quale le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti, in quanto detta disposizione ha natura di norma regolamentare e, conseguentemente, non può costituire oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)