Sez. U, Sentenza n. 13967 del 26/07/2004 (Rv. 575876 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperativa - Soci lavoratori - Obbligo contributivo - Regime ex art. 2, comma terzo, del R.D. n. 1422 del 1924 - Obbligo contributivo per tutti i soci lavoratori secondo il tipo di lavoro effettivamente prestato - Necessità - Fondamento - Distinzione tra lavori per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico - Irrilevanza - Fattispecie sottratta, "ratione temporis", alla disciplina "ex lege" n. 142 del 2001.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l'art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia "ratione temporis"), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l'altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, delle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 2 com. 2, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1 com. 3, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 4 com. 1, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 4 com. 3, Legge 14/02/2003 num. 30 art. 9 com. 3 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24 com. 2, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 7, Costituzione art. 45, Cod. Civ. art. 2512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)