Sez. U, Ordinanza n. 8212 del 20/04/2005 (Rv. 580319 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) - Polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto - Diniego - Impugnazione delle determinazioni dell'Istituto - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE - Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto (nella specie, per motivi attinenti alla posteriorità del sinistro rispetto alla scadenza del termine di durata stabilito dalla polizza medesima) della domanda di indennizzo, avanzata dalla società assicurata, e ciò trattandosi di controversia relativa ad un rapporto di natura patrimoniale, reso nell'espletamento di un pubblico servizio, la cui fonte regolatrice è di natura negoziale e non amministrativa. (Principio enunciato in relazione a controversia promossa, dinanzi al giudice amministrativo, dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in base tanto al testo originario dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, quanto al testo della medesima disposizione novellato dalla citata legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 24/05/1977 num. 227, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)