Sez. U, Sentenza n. 558 del 09/08/2000 (Rv. 539347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie promosse da singoli utenti per ottenere prestazioni istituzionali del servizio sanitario nazionale - Disciplina ex art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Determinazione della giurisdizione in base alla consistenza della situazione giuridica tutelata - Necessità- Fattispecie relativa alla pretesa di rimborso di spese sostenute per prestazioni chirurgiche indifferibili.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disposta dall'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale", è esclusa - per espressa previsione della stessa disposizione - per le controversie relative a "rapporti individuali di utenza con i soggetti privati", tra le quali sono da includere le controversie promosse da singoli utenti del Servizio sanitario per ottenere le prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto, relativamente alle quali l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa giudiziale di rimborso di spese sostenute per prestazioni chirurgiche indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non era in condizioni di assicurare).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)