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Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 27/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184484 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RILEVANZA MINIMA DEL DANNO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184484-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI - COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RILEVANZA MINIMA DEL DANNO - NECESSITÀ.*

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sussiste solo se il danno è, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve, ma di Rilevanza minima. (V mass n 179082; (V mass n 170867; (Conf mass n 165746, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)