Sez. 4, Sentenza n. 9931 del 09/09/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170867 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - VALUTAZIONE ANCHE IN RAPPORTO AL LIVELLO ECONOMICO MEDIO - CRITERIO SUSSIDIARIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DANNEGGIATO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - VALUTAZIONE ANCHE IN RAPPORTO AL LIVELLO ECONOMICO MEDIO - CRITERIO SUSSIDIARIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL DANNEGGIATO.*
Per la sussistenza dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima Rilevanza economica per cui un danno non grave o di esigua Rilevanza, mentre può costituire utile elemento di valutazione ai fini della quantificazione della pena o anche della concessione delle attenuanti generiche, non può rivestire quel carattere di speciale tenuità che è elemento della specifica attenuante in esame. Il danno, inoltre, deve essere valutato oggettivamente, in relazione al valore della cosa rapportato al livello economico medio, e deve tenersi presente anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, il che può esercitare influenza nel senso che il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, può costituire fatto notevole per l'offeso, attese le sue condizioni economiche particolarmente disagiate. (V mass n 161181; (V mass n 158384; (V mass n 154756; (V mass n 151578).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)