Sez. U, Sentenza n. 3734 del 22/10/1976 (Rv. 382434 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ATTO FORMALE DI NOMINA - NECESSITA.*
Non e configurabile un rapporto di pubblico impiego, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove difetti un atto formale di nomina, e, cioe, un provvedimento emanato dall'organo rappresentativo dell'ente pubblico datore di lavoro, il quale contenga la volonta di inserire il dipendente nell'organizzazione permanente dell'ente medesimo, e di utilizzarne le prestazioni, dietro corrispettivo, con vincolo di subordinazione e carattere di continuita. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno negato la configurabilita di un rapporto di pubblico impiego fra l'ente autonomo della biennale di Venezia ed un maestro di musica, incaricato di svolgere mansioni di 'espertò in occasione di 'festivals' internazionali, in considerazione del carattere temporaneo di dette mansioni e della Mancanza di uno stabile ed organico inserimento del prestatore d'opera nella struttura amministrativa dell'ente). (V 618/75, mass n 373935).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)