Sez. U, Sentenza n. 618 del 17/02/1975 (Rv. 373935 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONDIZIONI - ASSUNZIONE A TERMINE - RETRIBUZIONE A COTTIMO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONDIZIONI - ASSUNZIONE A TERMINE - RETRIBUZIONE A COTTIMO - IRRILEVANZA.*
Il rapporto di pubblico impiego, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo, e caratterizzato, oltre che dalla natura pubblicistica dell'ente datore di lavoro e dalla diretta correlazione tra i fini istituzionali di questo e l'attivita spiegata dal dipendente, anche dalla sussistenza di un atto formale di nomina, il quale consista in un provvedimento emanato dall'organo che rappresenta l'ente e contenente la manifestazione della volonta di quest'ultimo di inserire il privato nella propria organizzazione e di utilizzarne la prestazione lavorativa svolta dietro corrispettivo, con vincolo di subordinazione e con carattere di continuita e di prevalenza, se non di esclusivita. Non contrasta con la sussistenza del rapporto di pubblico impiego la circostanza che il dipendente sia stato assunto a termine e che la retribuzione venga determinata con riferimento diretto ed immediato alla quantita ed alla qualita del lavoro svolto. (nella specie, e stata affermata la natura pubblicistica del rapporto di impiego di una dattilografa assunta a termine con deliberazione del consiglio di amministrazione di un istituto autonomo per le case popolari e retribuita a cottimo). (V 2899/73, mass n 366526).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)