Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 05/02/2000 (Rv. 533506 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Oggetto del ritrasferimento - Situazioni giuridiche soggettive attive - Natura - Reale o personale - Diritti derivanti dal contratto preliminare - Configurabilità.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Il "pactum fiduciae" può configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto, ravvisabile nell'ipotesi in cui il ritrasferimento al fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato con terzi.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)