Sez. 6, Sentenza n. 3335 del 07/11/1989 Ud. (dep. 08/03/1990) Rv. 183603 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONE DI) - VIZI ATTINENTI AL DIFETTO O CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE - RATIO - RIMEDI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONE DI) - VIZI ATTINENTI AL DIFETTO O CONTRADDITTORIETÀ DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA - ESCLUSIONE - RATIO - RIMEDI - FATTISPECIE.*
Il potere di annullamento, caratteristico della giurisdizione di legittimità, è previsto per il giudice d'appello nei soli casi tassativamente indicati dall'art. 522 cod. proc. pen., tra i quali non rientra la nullità derivante da Mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado. Ne consegue che in tutti i casi in cui si riscontri una nullità del genere il giudice dell'appello può e deve sostituire, modificare o integrare la motivazione nelle parti carenti, ma non può mai annullare la sentenza impugnata né con rinvio, né senza rinvio. (nella fattispecie la Corte d'appello aveva legittimamente integrato la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva omesso di indicare la pena base e le operazioni di diminuzione e di aumento nella stessa praticati). (V mass n 169976; (Conf mass n 174984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)