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Sez. 1, Sentenza n. 1892 del 14/07/1964 (Rv. 302689 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - ALIENAZIONE DI BENI SENZA AUTORIZZAZIONE - INEFFICACIA - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE CONCORDATARIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302689-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - ALIENAZIONE DI BENI SENZA AUTORIZZAZIONE - INEFFICACIA - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE CONCORDATARIO - INAMMISSIBILITA.*

Gli Atti di alienazione di beni immobili, compiuti dal debitore concordatario senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al fallimento, a norma dell'art.167 secondo comma, legge fallimentarè l'inefficacia stessa non puo, quindi, essere fatta valere dal debitore ammesso al concordato (o suoi eredi o aventi causa), per i quali l'atto di alienazione conserva piena validita ed efficacia.*

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)