Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016 (Rv. 641641 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Sentenza - Motivazione "per relationem" - Rinvio ad atti di parte - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ritenendo legittimo il rinvio dalla stessa operato alla spiegazione tecnica fornita nell'atto di appello predisposto da un Comune, relativamente alle modalità di cd. "doppia misurazione di velocità" per mezzo di apparecchiatura autovelox, in caso di contemporaneo transito di veicoli sulle due corsie, di destra e di sorpasso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)